Da un punto di vista strettamente teorico, la distinzione tra parte obbligatoria e parte normativa nei CCNL può così sintetizzarsi:
- per parte obbligatoria si intendono le norme che disciplinano i rapporti tra le parti firmatarie del contratto collettivo, il sistema di regole che gli attori delle relazioni industriali intendono darsi per governare il sistema. Per fare alcuni esempi, sono clausole obbligatorie quelle sui diritti di informazione e consultazione sindacale (il cosiddetto sistema di relazioni sindacali), le procedure di composizione delle controversie e dei conflitti, gli eventuali codici di regolamentazione dello sciopero;
- per parte normativa ci si riferisce alla disciplina dei rapporti individuali di lavoro, che fissa gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Sono conseguentemente clausole normative tutte quelle che regolamentano la costituzione del rapporto di lavoro (inquadramento, orario, retribuzione, ferie, assenze, sanzioni disciplinari, ecc.), disciplinate da contratti di vario “livello” (nazionale, territoriale, aziendale), che si “intersecano” con quanto stabilito dalle Leggi e dal contratto individuale.
Questa bipartizione “dottrinale”, che potrebbe sembrare esclusivamente accademica, in realtà ha alcuni importanti effetti concreti.
Uscendo dalla teoria, commentando in particolare gli atti di una recente sentenza del Tribunale di Verona sull’argomento, analizzeremo anche alcune situazioni di confine, per cui, in concreto, vengono a porsi delle situazioni “miste”, tanto da poter individuare, nei fatti, una “tripartizione” delle clausole contrattuali.
Gli effetti della bipartizione nei contratti collettivi
Come noto, ogni contratto collettivo contiene una serie di norme non riconducibili alla sola funzione normativa/economica di disciplinare i rapporti individuali di lavoro, e questo anche nel rispetto di leggi e direttive europee. Si pensi, ad esempio, alle clausole che obbligano i datori di lavoro a rispettare i diritti di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
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