Il caso
Tizio, proprietario di una unità immobiliare in parte coperta da un lastrico solare, cita in giudizio i proprietari della sovrastante unità immobiliare, per vederli condannare alla rimozione della recinzione apposta sul lastrico stesso, trasformato in spazio a loro uso esclusivo.
Il Tribunale accoglie la domanda, mentre la Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado ritenendo che il lastrico, pur svolgendo funzione di copertura, costituisce pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano, dal quale si accede, respingendo quindi la domanda di rilascio.
Avverso la sentenza di secondo grado Tizio propone ricorso in Cassazione, ritenendo, tra i diversi motivi e per quel che interessa in questa sede, che sostenere che il lastrico sia pertinenza dell’unità immobiliare a cui serve da calpestio per il solo fatto che esso sia raggiungibile solo da quella proprietà, violi il principio di cui all’art. 1117 c.c.
Viene altresì censurato l’ulteriore ragionamento della Corte d’Appello che, a sostegno della attrazione del lastrico a pertinenza dell’appartamento stesso, rileva che esso sia stato catastalmente accorpato a quest’ultimo, a seguito del frazionamento dell’immobile, appartenente originariamente all’unico proprietario, poi trasferito a diversi proprietari.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso.
Condominio, applicazione della presunzione di cui all’art. 1117 c.c. e titolo contrario
Il passaggio dalla proprietà unica alla proprietà divisa del bene e il suo trasferimento a soggetti diversi, determina la nascita del condominio.
Concetto apparentemente scontato, ma in realtà non così banale e pacifico.
In quel preciso momento il “condominio” nasce automaticamente e altrettanto automaticamente si applica la disciplina speciale del Codice civile che regolamenta la fattispecie giuridica.
Primo fra tutti l’art. 1117 c.c. il quale stabilisce che “Sono ...