Il periodo transitorio per le ONLUS
Per le ONLUS il periodo transitorio, ossia quel lasso di tempo che intercorre tra il 1 gennaio 2018 e la data di “operatività del Registro Unico del Terzo settore”, data mobile che dovrebbe risultare dal concorso di tutte le operazioni e le deliberazioni che concorrono alla partenza del Registro, è disciplinato in modo differente rispetto alle APS e ODV.
In questo periodo il D.Lgs. 460/1997 rimane pienamente in vigore, in quanto la sua abrogazione avverrà con l’entrata in funzione dei registri (art. 102, secondo comma, del D.Lgs. 117). Coerentemente, l’articolo 101 al secondo comma, con una disposizione in realtà per le ONLUS pleonastica, prevede che “Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”.
Il comma 4 bis dell’art. 43 del D.L. 34/2019 convertito in legge (decreto crescita) ha poi spostato questo termine, per molti enti tra cui le ONLUS, al 30.6.2020.
E’ quindi ancora possibile costituire una ONLUS e iscriverla alla relativa Anagrafe secondo la normativa che risulta ancora in essere.
Stante peraltro la forte discontinuità che esiste tra la disciplina delle ONLUS e quella di ETS, che porta ad una sostanziale incompatibilità di molte clausole tra “prima” e “dopo”, sorge la problematica della distanza temporale tra la data di adeguamento degli statuti (inizialmente, il 3 agosto 2019, ora il 30.6.2020) e quella di entrata definitiva in vigore del Registro.
Tale problematica viene risolta in via interpretativa , ...