Il caso
Il caso oggetto della sentenza in commento riguarda un condominio romano ed una “vivace” assemblea condominiale.
Ed infatti, nell’ambito di una ordinaria assemblea condominiale, l’imputato, a seguito di una conflittuale dialettica, ingeriva, dopo averla strappata, una pagina del contestato verbale assembleare, costringendo così gli altri condomini a sospendere i lavori e chiamare le forze dell’ordine. Allo stesso tempo rivolgeva talune minacce nei confronti di due condomini, che a loro volta rispondevano in maniera cruenta.
Il Tribunale di Roma, con sentenza parzialmente confermata dalla Corte di Appello, condannava l’imputato per il delitto di violenza privata, ex art. 610 c.p., ritenendo in esso assorbita la minaccia proferita.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, contestando proprio la qualificazione giuridica operata dai giudici del merito, in quanto la condotta dell’imputato non avrebbe in alcun modo limitato la libertà dei condomini, né li ha costretti a tollerare alcunché, trattandosi di una mera protesta plateale avverso una deliberazione non gradita, viepiù in considerazione della circostanza per la quale i lavori oggetto di quella pagina erano già stati approvati. Infine, il difensore lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., trattandosi, secondo la sua prospettazione, di una vicenda dal tenue disvalore penale.
La sentenza
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, confermando integralmente la sentenza della Corte di Appello e condannando l’imputato, viepiù, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata nel merito, individuando con precisione l’evento del delitto commesso.
In particolare, secondo la Corte l’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale non ...