La disciplina civilistica relativa all’organo amministrativo delle società è contenuta negli articoli da 2380 a 2396 del codice civile; tali norme si riferiscono specificamente alle società per azioni ma trovano poi generalmente applicazione anche con riferimento ad altre forme societarie, salvo limitati casi particolari.
L’attività degli amministratori deve intendersi esercitata a titolo oneroso; l’art. 2389 c.c. stabilisce in proposito che “i compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell’atto costitutivo o dall’assemblea …”.
Gli amministratori hanno comunque la facoltà di accettare la propria carica senza un compenso, ovvero di rinunciare allo stesso solo successivamente alla nomina, ma la rinunzia al compenso deve in ogni caso essere espressa.
Nelle società di persone il diritto degli amministratori ad un compenso per la propria attività non viene menzionato in alcuna disposizione del codice civile; le parti devono tuttavia ritenersi libere di prevederlo, a condizione peraltro che di ciò sia fatta menzione nell’atto costitutivo ovvero in un successivo atto scritto a firma dei soci.
Il diritto degli amministratori al rimborso delle spese sostenute in esecuzione del loro mandato
Quelle relative ai compensi non sono peraltro le uniche erogazioni monetarie che le società dispongono periodicamente a favore dei componenti l’organo amministrativo.
Gli amministratori difatti, nell’esercizio del proprio mandato, si trovano sovente a dover anticipare per conto dell’azienda dei costi che sono tuttavia a questa direttamente riferibili ed imputabili, quali ad esempio, imposte e tasse, spese generali, ecc.
In aggiunta alle spese di cui sopra, la cui natura è senza dubbio aziendale, gli amministratori, nell’esercizio dell’incarico loro affidato, si trovano poi a sostenere delle spese che sono, per così dire, originate dalla carica; si tratta ...