La posizione delle Entrate, ispirata da ragioni pragmatiche e di semplificazione, risolve con grande pace di tutti le problematiche operative che erano state sollevate dagli operatori economici e dai produttori di gestionali contabili.
La fattura differita deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con liquidazione dell’imposta nel mese in cui si è verificata la relativa esigibilità. L’applicazione della regola con l’avvento della fattura elettronica ha da subito posto in evidenza come la prassi dell’azienda che predisponeva e trasmetteva allo SdI il documento nei primi giorni del mese successivo al mese di effettuazione dell’operazione con indicazione quale data fattura l’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta dovesse essere superata perché non in linea con le nuove regole. A dire il vero la predetta prassi era anche in precedenza disallineata con le regole Iva, ma con l’avvento della fattura elettronica tutto risultava evidente, in quanto il sistema d’interscambio traccia in modo puntuale il momento di invio della fattura stessa.
A ben vedere, però, la prassi aziendale, anche se non del tutto conforme al dettato normativo, proprio con l’arrivo della fattura elettronica che rende certo il momento di emissione della fattura non presenta più quei profili di rischio che potevano essere presenti prima.
Proprio per questo, l’Agenzia delle Entrate, sfruttando le nuove regole che impongono l’indicazione sulla fattura della data di effettuazione dell’operazione e non di quella di emissione perché quest’ultima data viene automaticamente apposta dal SdI, con la circolare 14/E/2019, aveva tentato una prima interpretazione di apertura.
Nella predetta circolare l’Agenzia aveva chiarito che nel caso in cui un operatore avesse nel corso del mese di settembre effettuato 3 consegne di beni nei confronti del medesimo cessionario, poteva, in base all’art. 21 comma 4 lett. a) del Dpr 633/72 emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. Su tale fattura l’operatore poteva, però, inserire in luogo della data di emissione una delle date di effettuazione indicate nei DDT che accompagnavano la merce. In particolare, le Entrate avevano specificato che era “preferibile” inserire quale data di effettuazione quella dell’ultima consegna dei beni.
Esemplificando nel caso in cui l’operatore abbia effettuato nel corso di settembre tre consegne rispettivamente nei giorni 3, 10 e 28, la fattura poteva riportare la data del 28 settembre 2019.
Questa soluzione non era sicuramente efficiente perché non consentiva ai gestionali di attribuire automaticamente la data al documento dovendo individuare sui DDT quale fosse la data dell’ultima consegna. Proprio per questo l’Agenzia, sollecitata da un interpello relativo all’uso della fattura differita nei servizi, ha colto l’occasione, con la risposta 389 del 24 settembre 2019, per puntualizzare che la possibilità di indicare in luogo della data di emissione del documento (data di trasmissione al SdI) la data di effettuazione può essere “convenzionalmente” quella dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta anche se l’emissione vera e propria avvenga nei primi 15 giorni del mese successivo.
Con questa interpretazione la problematica sembra, finalmente, aver trovato un suo lieto fine.