Nel caso posto nell’Int. n. 285/2019, tra i benefici assistenziali a favore dei dipendenti sono ricompresi anche rimborsi a fronte di spese mediche debitamente documentate.
Tali rimborsi sono erogati a fronte di un fondo previsto dai CCNL degli Enti di Ricerca ed in assenza di versamenti effettuati a casse aventi fini assistenziali, né da parte del datore di lavoro, né da parte del lavoratore. Il rimborso, inoltre, è sempre relativo a una percentuale delle spese mediche sostenute dal lavoratore in anni precedenti. L’erogazione del rimborso è effettuata in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione come previsto dall’art. 51, comma 1, del T.U.I.R. il quale dispone che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Rimborso delle spese nel caso specifico
Il problema che si pone l’istante riguarda proprio lo sfasamento degli anni tra spesa sostenuta e spesa rimborsata e il conseguente trattamento fiscale da applicare in sede di rimborso, se tassazione ordinaria o tassazione separata, oltre all’eventuale attribuzione della detrazione sulle spese sanitarie rimborsate. In risposta l’AE conferma il trattamento fiscale dei rimborsi che, qualificati come reddito di lavoro dipendente, devono obbligatoriamente essere tassati ed assoggettati a IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali come ogni altro compenso erogato al dipendente in quanto tali somme costituiscono reddito di lavoro dipendente; viene precisato, inoltre, che deve trattarsi di IRPEF ordinaria e non separata. L’AE, come spesso accade, fa menzione alla Circ. n. 326 del 23 dicembre 1997 nella quale è stato precisato a tal proposito che concorrono a formare il reddito “i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra ...