Come previsto dal citato Provvedimento della Banca d’Italia, i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, come le banche, devono acquisire e valutare le informazioni riguardanti:
- le finalità relative al rapporto;
- le relazioni tra il cliente e l’esecutore;
- le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
- l’attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d’affari del cliente.
Peraltro, nel rispetto dell’approccio in base al rischio, devono essere acquisite ulteriori informazioni riguardanti:
- l’origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- le relazioni d’affari e i rapporti con altri soggetti;
- la situazione economica e patrimoniale desumibile dai bilanci e dalle dichiarazioni fiscali.
- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del titolare effettivo nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari e conviventi.
In tale contesto, occorre successivamente verificare la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente, considerando anche il complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché l’instaurazione di ulteriori rapporti.
Le informazioni relative allo scopo e alla natura delle operazioni occasionali vanno attentamente valutate quando si rilevano, secondo l’approccio in base al rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il controllo costante
I soggetti obbligati devono svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio.
Il controllo costante va esercitato attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, ...