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Si applica al «condominio parte plurisoggettiva» il «foro del consumatore»?

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Condominio

Si applica al «condominio parte plurisoggettiva» il «foro del consumatore»?

mercoledì, 11 settembre 2019

L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI, 30 luglio 2019, n. 20533, in sede di regolamento di competenza, respinge in rito la domanda finalizzata ad ottenere una pronuncia sull’inapplicabilità del cd. «foro del consumatore» ex art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo in relazione ad un contratto sottoscritto tra un «condominio» ed un soggetto «professionista», pur considerando che la compagine condominiale è composta in maggioranza da persone giuridiche.

Scritto da: Belli Claudio

Il caso

La società IT. S.r.l. ricorre in Cassazione, per regolamento di competenza, contro il Condominio C.M. di Sciacca avverso la sentenza del Tribunale di Catania resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da quest’ultimo.

La sentenza del Tribunale catanese aveva accolto l’eccezione d’incompetenza formulata dal Condominio (sito nel Comune di Scilla) che individuava, quale giudice competente, il Tribunale di Reggio Calabria, ritenendola fondata alla luce del noto (e costante) orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini «consumatori» che operano per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Pertanto, ad avviso del Tribunale, prevedendo l’art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del consumo una competenza territoriale esclusiva e ricorrendo l’ipotesi di un contratto concluso tra un «professionista» (It. S.r.l.) e un «consumatore» (Condominio C.M. di Sciacca), il decreto opposto doveva essere revocato, attesa l’incompetenza ratione loci del giudice del procedimento monitorio, con relativa declaratoria di nullità e conseguente condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.

I motivi della reiezione del ricorso

L’ordinanza in esame rileva, innanzitutto, che la società ricorrente, al fine di dimostrare l’inapplicabilità, nei confronti del Condominio, del cd. «foro del consumatore», ha dedotto che «nel caso di specie la maggioranza dei partecipanti sarebbe costituita da società commerciali (per circa 700 millesimi) come rilevato dalla difesa di IT. S.r.l. nel verbale di udienza del 19 dicembre 2017». Tale circostanza, rileva la Corte, «troverebbe riscontro documentale nelle tabelle millesimali e nel contenuto del verbale dell’udienza di discussione del 12 dicembre 2017, nel quale tali elementi sarebbero stati discussi».

Tuttavia, prosegue il Giudice di legittimità, tale deduzione «non è sufficiente poiché la controeccezione, per come riferito dalla stessa ricorrente, avente ad oggetto la qualità di ...

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