Di fronte alla necessità di assistenza notturna, si aprono quattro possibili scenari contrattuali previsti dal CCNL di categoria, alternativi tra loro:
- rapporto di lavoro diurno con convivenza (art. 15, secondo comma);
- lavoro notturno (art. 15, sesto comma);
- discontinue prestazioni notturne di cura alla persona (art. 11);
- prestazioni esclusivamente d’attesa (art. 12).
Rapporto di lavoro diurno con convivenza
La prima tipologia contrattuale prevede che il lavoratore domestico, oltre al normale orario diurno di lavoro concordato tra le parti, e comunque non superiore alle 54 ore settimanali, distribuito tra le 06:00 e le 22:00, ha l’obbligo anche della presenza notturna in casa dell’assistito durante la notte ma senza lavorare. In tal caso, in termini di retribuzione, si applicano i valori indicati nella Tabella A, senza ulteriori integrazioni economiche obbligatorie.
Sempre all’interno della stessa cornice contrattuale, qualora al lavoratore venga richiesto di lavorare al di fuori dell’orario massimo, la sua prestazione verrà retribuita con le maggiorazioni indicate all’art. 16, ossia del 25% entro le 22:00 e del 50% tra le 22:00 e le 06:00. Solo in caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno (e diurno) sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
Lavoro notturno
In riferimento invece all’art. 15, sesto comma, del CCNL di settore, salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro che vedremo di seguito, di cui agli artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22:00 e le ore 6:00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale ...