Al riguardo, in particolare, si deve tenere in considerazione che se un bene strumentale di valore non superiore a tale valore viene ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40% non può essere operata in un’unica soluzione, ma deve necessariamente risultare ripartita in base alla percentuale di ammortamento fiscale prevista dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.
Al riguardo, infatti, la L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto, per gli acquisti di “beni materiali strumentali nuovi”, la disciplina del cosiddetto “super ammortamento”, consistente, in estrema sintesi, nella possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018:
- ai soli fini delle imposte sui redditi;
- con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing;
tenendo presente che la legge di bilancio 2018 ha prorogato ulteriormente l’agevolazione, ma la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40%, in quanto è scesa al 30%.
Ai fini procedurali, si ritiene opportuno porre in rilievo che:
- per quanto riguarda l’ammortamento dei beni, l’agevolazione si concretizza in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa;
- per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale;
- per i beni strumentali nuovi il cui costo unitario non è di entità ...