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Se il regolamento di condominio permette solo destinazioni residenziali abitative, può adibirsi un appartamento ad uso promiscuo di abitazione e studio medico?

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Condominio

Se il regolamento di condominio permette solo destinazioni residenziali abitative, può adibirsi un appartamento ad uso promiscuo di abitazione e studio medico?

martedì, 27 agosto 2019

Come stabilito dall’ordinanza della Cassazione, VI sez., n. 18082 del 5 luglio 2019, occorre compiere una rigorosa attività ermeneutica del regolamento condominiale prima di concludere che la clausola che consente la destinazione degli immobili unicamente ad uso residenziale abitativo vieti a priori anche l’uso promiscuo dell’abitazione-studio medico.

Scritto da: Zoina Elisabetta

La fattispecie 

Il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda volta a dichiarare illegittima la destinazione a studio medico di una stanza dell’appartamento abitato da una condomina per asserita violazione della clausola del regolamento che consentiva “soltanto l’uso residenziale abitativo” vietando “a titolo esemplificativo le attività commerciali, le esalazioni nocive, le immissioni di fumi, gas, scarichi rumori …”. L’Organo Giudicante riteneva, infatti, che un’interpretazione della clausola tesa a vietare l’uso di una stanza per visite occasionali avrebbe comportato una limitazione eccessiva delle facoltà inerenti l’esercizio del diritto dominicale. 

Decideva diversamente la Corte D’Appello di Palermo, secondo la quale una destinazione diversa da quella abitativa, seppure solo parziale come accertato nella fattispecie, integrasse violazione del regolamento.

La Suprema Corte, alla quale si rivolgeva la condomina soccombente, riteneva invece sussistere errore della sentenza gravata laddove ometteva una rigorosa indagine ermeneutica volta ad appurare se il Regolamento intendesse vietare anche gli usi promiscui compatibili con la principale funzione abitativa dell’appartamento.

I vincoli di destinazione delle proprietà private nel Regolamento di Condominio: principi generali

È pacifico che i regolamenti condominiali approvati a maggioranza in assemblea ai sensi dell’art. 1138 c.c. non possano in nessun modo contenere divieti di destinazione per le proprietà private, sia in quanto l’assemblea non ha per legge alcun potere di incidere sulla proprietà privata, sia in quanto lo stesso art. 1138 c.c., primo comma, nel tratteggiare il cd. contenuto minimo del regolamento assembleare, si riferisce alla sola disciplina delle cose comuni. Ma nulla impedisce che sia il proprietario stesso ad autolimitarsi, accettando cioè il vincolo del divieto di destinazione reciprocamente assunto da tutti gli altri condomini, secondo i principi generali dell’autonomia contrattuale. Ne consegue, che la clausola del divieto di destinazione può essere contenuta nel ...

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