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Esercizio della rivalsa Iva pagata in sede di accertamento

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Fisco

Esercizio della rivalsa Iva pagata in sede di accertamento

martedì, 27 agosto 2019

A norma del settimo comma dell’art. 60 del decreto Iva "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".

Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto interessato ha la possibilità di esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato all'Erario:

  • l'imposta accertata;
  • le sanzioni amministrative;
  • gli interessi;

in quanto risulta espressamente riconosciuto l'esercizio del diritto alla detrazione da parte del cliente (cessionario o committente), in deroga agli ordinari principi, solamente in presenza dell'avvenuto pagamento dell'Iva addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o dal prestatore.

Al riguardo, si deve porre in rilievo che l’esercizio della rivalsa dell’Iva, ai sensi dell’art. 60, settimo comma citato, presuppone sia la riferibilità dell’imposta accertata a specifiche operazioni, sia la conoscibilità del soggetto cessionario o committente. 

Pertanto, la maggiore imposta può essere addebitata in via di rivalsa, a seguito del relativo pagamento, anche quando risulta calcolata in relazione a una base imponibile individuata in via forfettaria, se, comunque, risulta riferibile a specifiche operazioni poste in essere nei riguardi di determinati cessionari o committenti. Tale situazione, a titolo meramente indicativo, si verifica nei casi in cui, in sede di accertamento, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto - considerate esenti da Iva – vengono ripartite forfettariamente tra operazioni imponibili e operazioni esenti.

Diversamente, l’applicazione della rivalsa, ai sensi del disposto normativo citato, deve essere considerata esclusa se l’imposta recuperata non risulta riferibile a specifiche operazioni poste in essere nei confronti di determinati soggetti, come, ad esempio, del tributo che si rende dovuto a seguito di accertamento induttivo.

Ovviamente, come accennato, l'operatività presuppone la definizione dell'accertamento e il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi conseguenti a un accertamento resosi definitivo mediante: 

  • accertamento con adesione (di cui agli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. 19 giugno 1997, ...
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