Generalità
L’introduzione degli Isa-indici sintetici di affidabilità fiscale ha lo scopo di favorire l’assolvimento sia degli obblighi tributari, sia di incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili, con la conseguenza, che per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni costituisce un’ulteriore spinta verso meccanismi di collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria finalizzati ad aumentare il livello di adempimento spontaneo.
Infatti, gli Isa-Indici sintetici di affidabilità fiscale esprimono una misura inerente al grado di attendibilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti utilizzando una metodologia statistico-economica, in modo da pervenire tramite il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali di individuare coloro che, risultando “affidabili”, possono beneficiare di specifici e significativi benefici premiali.
I commi 7 e 8, dell’art. 3 del D.M. 28 dicembre 2018, conferma la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.
Infatti, si pone in evidenza che per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli Isa-Indici sintetici di affidabilità fiscale, i soggetti interessati hanno la possibilità di procedere a integrare le dichiarazioni fiscali con ulteriori componenti positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili.
La dichiarazione di tali maggiori valori non comporta l’applicazione:
- di sanzioni amministrative;
- di interessi di dilazione;
a condizione che la corresponsione delle relative imposte risulti eseguito entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
...