Le norme di legge
Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, all’art. 10 si statuisce che il lavoratore, in generale, ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fatte salve condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva. È pertanto necessario seguire anche il dettato dell’art. 2109 c.c., nel quale si evidenzia che il godimento delle ferie deve essere previsto in un periodo possibilmente continuativo tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.
Sempre nel D.Lgs. n. 66/2003 viene definitivamente chiarito che il godimento delle ferie non può mai essere sostituito dal pagamento della cd. indennità sostitutiva per ferie non godute, non ammettendo deroga o accordo transattivo di rinuncia, sia con CCNL che tra singoli privati, poiché il diritto alle ferie è irrinunciabile e dunque indisponibile.
Nel CCNL
Si esamina ora il calcolo del godimento del periodo di ferie nel rapporto di lavoro in cui si applica il CCNL sulla disciplina del lavoro domestico, sottoscritto da DOMINA e Fidaldo da parte datoriale, e da Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e Federcolf.
L’istituto contrattuale viene trattato all’art. 18 del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico e in linea generale recepisce quelle che sono le indicazioni della normativa nazionale. Entriamo nel dettaglio.
Il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 26 giorni lavorativi, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Quando si dice “indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro” si intende che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al ...