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Spigolature in tema di servitù di passaggio, di acquedotto e di elettrodotto

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Condominio

Spigolature in tema di servitù di passaggio, di acquedotto e di elettrodotto

giovedì, 01 agosto 2019

Con l’Ord. n. 17886 del 2019, la Suprema Corte ribadisce, tra l’altro, orientamenti consolidati in tema di acquisto per usucapione della servitù di passaggio e di legittimazione passiva rispetto all’actio negatoria di una servitù di acquedotto ed elettrodotto. Sotto il primo profilo si chiarisce in cosa consiste il requisito dell’apparenza richiesto dall’art. 1061 c.c.; quanto al secondo aspetto, si conferma la legittimazione passiva dell’ente erogatore del servizio e non dell’utente finale.

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

Gli attori in primo grado agiscono per l’accertamento dell’inesistenza di servitù di passaggio a carico del loro fondo ed a vantaggio dei fondi dei convenuti, i quali si difendono allegando la comproprietà della strada oggetto della contestata servitù e domandando comunque, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto di quest’ultima per usucapione, contemporaneamente chiamando in causa i venditori dai quali hanno ottenuto il fondo asseritamente dominante. Uno dei suddetti danti causa, nel costituirsi in giudizio, domanda, a sua volta, la condanna di attori e convenuti a rimuovere le tubature di acqua e gas poste nel tratto di strada di sua proprietà, ma a servizio dei fondi oggetto di controversia.

L’adito tribunale dichiara l’inesistenza della servitù di passaggio e condanna attori e convenuti a rimuovere le tubature.

L’appello principale proposto dagli originari convenuti mira principalmente ad ottenere, in secondo grado, l’accertamento della comproprietà della strada o dell’acquisto per usucapione della servitù. L’appello incidentale degli originari attori tende, conformemente ad uno dei motivi dell’appello principale, alla riforma del capo di sentenza contenente l’accoglimento della domanda del terzo chiamato in causa volta alla rimozione delle condutture di acqua e gas, ed è basato sull’eccepito difetto di legittimazione passiva, asseritamente spettante all’ente erogatore del gas e del servizio idrico, quale proprietario del fondo dominante costituito dall’impianto di distribuzione.

La Corte d’appello conferma la valutazione del giudice di primo grado circa l’inesistenza della comproprietà della strada, ma accoglie, in riforma della pronuncia impugnata, la domanda volta all’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla strada in questione, ritenendo raggiunta la prova dell’apparenza del possesso di detta servitù di passo, esercitata su un fondo carrabile “in ghiaia e battuto di terra”, per un periodo – continuativo e pacifico, secondo le prove testimoniali assunte – ultraventennale. ...

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