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La trascrizione della domanda di rispetto delle distanze legali

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La trascrizione della domanda di rispetto delle distanze legali

mercoledì, 31 luglio 2019

Oggetto del commento è la Sent. n. 14710 del 29 maggio 2019, emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione in tema di rispetto delle distanze legale tra proprietà finitime. Il suo esame consente di affrontare temi di primissimo interesse in materia di diritti reali, e di soffermarsi sull’evoluzione giurisprudenziale sui concetti di distanze assolute, costruzione interrata ed edificabile a confine, muro di cinta e contenimento; nonché di accennare all’ambito di applicazione del principio di prevenzione. Nella sua parte finale, la sentenza risulta fare corretta e concreta applicazione della Cass., SS.UU., 12 giugno 2006, n. 13523, e dunque qualifica la domanda volta ad ottenere la condanna al ripristino dello stato dei luoghi per violazione delle distanze legali come actio negatoria servitutis, ammettendone la trascrizione e la produzione dell’effetto di opponibilità.

Scritto da: Tomasetti Adelia

La fattispecie concreta e la vicenda processuale

La Sent. n. 14710 del 29 maggio 2019, emessa dalla seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, statuisce sulla vicenda processuale tra un privato persona fisica e una S.n.c. in materia di rispetto delle distanze legali tra proprietà finitime.

La controversia venne instaurata in primo grado dall’attore Tizio, in qualità di proprietario di una particella sita nel Comune di Dro, dinanzi al Tribunale di Rovereto, convenendo in giudizio la S.n.c. costruttrice di un edificio insistente su un’altra particella sita nel Comune di Dro e di proprietà della stessa società, per ottenere la condanna di quest’ultima al rispristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle distanze e dei confini in relazione all’edificio di nuova costruzione. Nel giudizio dinanzi al Tribunale, la convenuta S.n.c. formulò domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare l’esatto confine tra le particelle oggetto di causa, con condanna dell’attore al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.

Nello specifico, l’attore adduceva che la S.n.c. convenuta avesse edificato dei garages in spregio delle distanze legali così come stabilite dal regolamento del Comune di Dro in materia. I garages non potevano considerarsi costruzioni interrate ai sensi dell’art. 43 del predetto regolamento comunale, poiché costruiti fuoriuscendo dal livello del terreno, e quindi agli stessi non poteva applicarsi la disposizione regolamentare che consente la costruzione a confine in caso di opere murarie interrate. Di conseguenza, l’attore qualificava la costruzione come opera al di sopra del livello del terreno e pertanto soggetta al rispetto della distanza legale di cinque metri dal confine. Per contestare le prospettazioni e le pretese attoree, la convenuta S.n.c. metteva in discussione la natura del fondo di proprietà di Tizio, nonché l’esatto confine tra le particelle ...

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