La vicenda
Un condomino, opponendosi a due decreti ingiuntivi emessi contro di lui ed in favore del condominio, propone domanda riconvenzionale di accertamento dell’inesistenza del condominio sulle parti comuni.
La domanda riconvenzionale viene accolta in primo grado.
Sull’appello del condominio, la corte territoriale rileva il difetto d’integrità del contraddittorio, non essendo stato il giudizio instaurato nei confronti di tutti i condòmini, rimettendo la causa al giudice di primo grado.
Contro tale statuizione, il condomino opponente in primo grado propone ricorso per cassazione, denunciando una omessa pronuncia su un eccepito giudicato esterno, il cui esame avrebbe reso inutile disporre l’integrazione del contraddittorio.
La decisione della Suprema Corte
Secondo la Corte di legittimità la pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno presuppone che essa avvenga a contraddittorio integro, sicché correttamente il giudice d’appello, prima di esaminare tale eccezione, ha in via prioritaria verificato il difetto del contraddittorio, che anche la Suprema Corte riscontra effettivamente sussistente, rigettando, così, il ricorso.
I passaggi motivazionali sui quali poggia il decisum concernono l’ordine delle questioni di diritto da esaminare.
È noto che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. V, 16 maggio 2019, n. 13152).
L’esistenza del ...