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Ricostruzione delle scale: quali limiti per le innovazioni delle parti comuni?

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Condominio

Ricostruzione delle scale: quali limiti per le innovazioni delle parti comuni?

lunedì, 29 luglio 2019

La Suprema Corte con l’Ord. n. 12805 del 14 maggio 2019, ha ritenuto che, in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1120, comma 2, c.c. – nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 -, sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell’utilità, secondo l’originaria costituzione della comunione. 

Scritto da: Mascia Katia

Il fatto

Nel 1989 due condomine adivano il Tribunale di Cagliari al fine di ottenere la rimessione in pristino della rampa delle scale comuni, modificata in esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, approvati qualche anno prima. Il giudice di prime cure condannava il Condominio alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e ad eseguire, conseguentemente, tutte le opere necessarie per ripristinare l’originaria consistenza delle parti comuni oggetto degli interventi realizzati. Ad avviso del giudice cagliaritano si configurava una violazione dell’art. 1120 c.c., avendo – i lavori di ricostruzione delle scale – limitato significativamente le facoltà di uso degli spazi comuni (pianerottolo d’ingresso) antistanti le unità immobiliari poste al piano seminterrato. La decisione di primo grado veniva impugnata dal Condominio e da un condomino avvocato dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari, la quale accoglieva il gravame e ravvisava l’ultrapetizione del Tribunale, evidenziando come la domanda delle attrici riguardasse soltanto l’avvenuta riduzione dello spazio comune (pianerottolo di ingresso) – per effetto di un allungamento della rampa delle scale dovuto ad una maggiorazione dei gradini – e non invece la riduzione dello spazio di passaggio dello stesso pianerottolo al piano terra, derivante da ingombri diversi dall’allungamento suddetto, ossia, nella fattispecie, dalla presenza dell’armadio contente i contatori, collocato nella parte antistante la rampa delle scale che conduce al piano terra. Avverso la pronuncia della Corte territoriale le due condomine proponevano ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, i quali, esaminati congiuntamente in quanto connessi, si rivelavano inammissibili. Il Condominio e il condomino intimati non svolgevano alcuna attività difensiva. 

Osservazioni della Suprema Corte

Partendo da un principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, non incorre nel vizio di ultra o extrapetizione il giudice che accoglie un’istanza, la quale, anche se non espressamente formulata, possa ...

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