Il prodotto assicurativo, per essere qualificato “PIR Compliant”, deve conseguentemente prevedere determinate scelte di investimento, rispettando sia i “vincoli di composizione” che i “limiti alla concentrazione” previsti dalla normativa sopra richiamata.
Sul punto le Entrate, nella risposta ad interpello n. 233 del 15 luglio 2019 hanno chiarito che, analogamente alle ipotesi di polizze assicurative che investono in OICR PIR Compliant, la possibilità di investire in strumenti finanziari derivati, alle condizioni indicate nella circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018, è riconosciuta anche in riferimento ad una polizza PIR Compliant collegata esclusivamente a fondi interni PIR Compliant dell’impresa di assicurazione.
I piani individuali di risparmio a lungo termine
L’art. 1, commi da 100 a 114, della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017), al fine di incentivare l’investimento azionario in favore di imprese italiane, anche di piccole e medie dimensioni, ha introdotto nel nostro ordinamento i Piani individuali di risparmio a lungo termine, altrimenti noti come “PIR”.
Il PIR è, in buona sostanza, un “contenitore fiscale” gestito da intermediari finanziari o imprese di assicurazioni con dei precisi vincoli in termini di diversificazione del portafoglio all’interno del quale il risparmiatore persona fisica – in relazione ad investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa – può collocare qualsiasi forma di strumento o prodotto finanziario (azioni, obbligazioni, ma anche somme di denaro).
Il PIR è definito dai commi 101 e 102 dell’art. 1 della L. n. 232/2016 e si identifica con l’investimento che fruisce dell’agevolazione fiscale descritta nel comma 100, laddove è riconosciuto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente previste ...