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Impianti termici condominiali: il “Terzo Responsabile” nella ricostruzione (II parte)

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Condominio

Impianti termici condominiali: il “Terzo Responsabile” nella ricostruzione (II parte)

mercoledì, 24 luglio 2019

In un precedente contributo sono stati analizzati i profili normativi relativi al responsabile (o terzo responsabile) per gli impianti termici condominiali (Impianti termici condominiali: il “Terzo Responsabile”, quanto è “responsabile”?, venerdì 21 giugno 2019). Vengono ora analizzate dall’Autore le questioni oggetto della Sent. n. 13966/2019 della Corte di Cassazione, con riguardo ai danni cagionati da una rilevante perdita di carburante dalla cisterna al servizio dell’impianto di riscaldamento di un supercondominio. 

La responsabilità del Terzo - Cass. 23 maggio 2019, n. 13966

La sentenza in commento approfondisce e definisce quali siano gli obblighi del Terzo Responsabile.

La vicenda trae origine da una rilevante perdita di carburante dalla cisterna al servizio dell’impianto termico di un supercondominio. Il Condominio provvedeva al recupero dell’olio combustibile e alla ripulitura degli argini e dei fondali del fosso comunale nel quale era defluito il combustibile, con ripristino del normale deflusso delle acque, per una complessiva spesa di euro 186.098,16. Per il recupero di tale somma, a titolo di risarcimento del danno, il supercondominio conveniva in giudizio il "terzo responsabile".

All’epoca dei fatti erano in vigore la legge n. 10/1991 ed il D.P.R. n. 412/1993. Tuttavia, come meglio potrà essere evidenziato dalla lettura delle prossime righe, la successiva evoluzione normativa rende ancor più attuale la soluzione prospettata.

Secondo la Corte di Cassazione il contratto tra il proprietario dell’impianto termico ed il Terzo Responsabile comporta lo spostamento di tutte le responsabilità, per il corretto esercizio dell’impianto e la sua manutenzione, dal delegante (condominio) al delegato (terzo responsabile). Benché il contratto sia disciplinato da norme aventi ad oggetto il contenimento dei consumi energetici, la responsabilità non è infatti tesa unicamente al fine di evitare sprechi, ma ha ad oggetto anche aspetti che esulano da tale disciplina, quali i rapporti privatistici tra le parti, che restano disciplinati dal contratto e dalla normativa codicistica.

Ai fini di una diversa interpretazione non è possibile richiamare la sola intitolazione del testo di Legge (obbiettivo del contenimento dei consumi di energia). Si consideri, infatti, che, a fini esegetici, l’intitolazione non fa parte del testo legislativo e di conseguenza non vincola l’interprete (v. e pluribus Cass., SS.UU., 25 ...

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