Il fatto di causa e il giudizio di merito
Nell’anno 2005 un condòmino procede a distaccare le proprie unità abitative dall’impianto di riscaldamento comune, rinunciando al servizio erogato, nella specie, mediante termoconvettori.
Nel 2009 l’assemblea del Condominio approva bilanci di riscaldamento che contemplano l’attribuzione della quota di riscaldamento a carico del distaccato, mai previamente autorizzato dall’assemblea.
Il Condominio intraprende quindi in monitorio il recupero della consistente somma nei confronti del condòmino, che a sua volta oppone il decreto ingiuntivo.
Lamenta infatti l’opponente di aver legittimamente distaccato le proprie unità immobiliari, chiedendo in riconvenzionale l’accertamento della legittimità del distacco e la declaratoria di nullità di tutte le delibere recanti addebito di quote per riscaldamento, con condanna del Condominio alla restituzione di quanto indebitamente fino allora percepito.
In prime cure il Tribunale di Verona, con sentenza del 2013, rigetta l’opposizione nel presupposto che la lamentata invalidità della delibera assembleare è motivo di impugnazione nel termine di cui all’art. 1137 c.c. e che in ogni caso il distacco non risulta autorizzato dall’assemblea a norma dell’art. 26, legge n. 10/1991 (modificato dal D.Lgs. n. 311/2006) applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta.
Il condòmino instaura giudizio di appello, proponendo nuovamente l’eccezione di nullità delle delibere assembleari di approvazione della spesa, affermando la non necessità di previa autorizzazione dell’assemblea e lamentando l’indebito richiamo del Tribunale all’art. 26, legge n. 10/1991.
La Corte di Appello di Venezia rigetta a sua volta la domanda, ritenendo che, vertendosi in tema di annullabilità della delibera, e non di nullità, trattandosi solo di ripartizione delle spese, ogni domanda debba farsi valere con l’impugnazione tempestiva di cui all’art. 1137 c.c.; infine non è deducibile il vizio di nullità delle delibere ...