Premessa
Il tema del “riscaldamento centralizzato nei condomini” risulta complesso anche in ragione delle diverse “interferenze normative” in subiecta materia tra i vari rami e le diverse fonti del diritto.
La tematica, infatti, ricade nel diritto pubblico ambientale, per il profilo della tutela della qualità dell’aria ed il contenimento dei consumi energetici, ma anche nel diritto privato condominiale, trattandosi – appunto – di diritti sugli impianti condominiali e di ripartizione delle spese tra i condomini.
Inoltre, la materia “condominio” e “ambiente” sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nel mentre la materia “energia” (e quindi l’efficienza energetica degli edifici) è di competenza concorrente regionale, ex art. 117 Cost. Si aggiunga, ovviamente, la normativa internazionale e soprattutto comunitaria in materia, alla quale l’Italia deve conformarsi.
Non sempre la normativa privatistica e quella pubblicistica sono allineate come potrebbero non esserlo le norme statali con quelle regionali o comunitarie, con conseguenti difficoltà applicative che la Giurisprudenza sta tentando faticosamente di risolvere.
Il quadro normativo vigente
La L. 9 gennaio 1991, n. 10 (recante norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) getta la pietra miliare su quella che sarà la politica del risparmio energetico e la disciplina della contabilizzazione del calore.
In particolare:
- L’art. 26, comma 3: “Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica”.
- L’art. 26, comma ...