 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
La domanda di pagamento delle spese condominiali nei confronti di condomino domiciliato in altro stato membro dell’Unione Europea

Articolo

Condominio

La domanda di pagamento delle spese condominiali nei confronti di condomino domiciliato in altro stato membro dell’Unione Europea

martedì, 16 luglio 2019

La domanda di pagamento delle spese deliberate dall’assemblea per la manutenzione delle parti comuni dà luogo ad una controversia “in materia contrattuale”, agli effetti dell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1215/2012, riguardando, in particolare, un contratto di prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4, lett. b, Reg. (CE) n. 593/2008. Il condomino, che sia domiciliato nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea, a prescindere dalla sua cittadinanza, può perciò essere convenuto dall’amministratore davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali.

Scritto da: Scarpa Antonio

La sentenza Corte Giustizia UE sez. I, 8 maggio 2019, n. 25

La Corte di Giustizia UE, con sentenza Corte Giustizia UE sez. I, 8 maggio 2019, n. 25, ha affermato che una controversia vertente su di un’obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell’assemblea dei comproprietari di un condominio costituito da appartamenti, sprovvisto della personalità giuridica e istituito ex lege, giacché adottata a maggioranza, ma vincolante per tutti i suoi partecipanti, deve considerarsi riconducibile alla nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’art. 7, punto 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Secondo la Corte di Giustizia UE, tale controversia, essendo la deliberazione dell’assemblea dei condomini, in particolare, relativa alle spese per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale, deve altresì essere considerata come riguardante un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). 

Il caso deciso

Due cittadini irlandesi avevano acquistato nel 2008 un appartamento in un condominio sito nella città di Bansko (Bulgaria). In alcune assemblee, che si erano svolte tra il gennaio 2013 ed il marzo 2017, i condomini di tale immobile di Bansko avevano approvato una serie di delibere relative a spese da versare al condominio. I due condomini irlandesi non avevano integralmente adempiuto gli obblighi di contribuzione alle spese comuni loro spettanti, sicché l’amministratore del condominio bulgaro aveva intentato un’azione di recupero dei relativi importi di morosità dinanzi al Tribunale distrettuale di Razlog, in Bulgaria. Il Tribunale distrettuale di Razlog aveva tuttavia dichiarato ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati