La sentenza Corte Giustizia UE sez. I, 8 maggio 2019, n. 25
La Corte di Giustizia UE, con sentenza Corte Giustizia UE sez. I, 8 maggio 2019, n. 25, ha affermato che una controversia vertente su di un’obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell’assemblea dei comproprietari di un condominio costituito da appartamenti, sprovvisto della personalità giuridica e istituito ex lege, giacché adottata a maggioranza, ma vincolante per tutti i suoi partecipanti, deve considerarsi riconducibile alla nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’art. 7, punto 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Secondo la Corte di Giustizia UE, tale controversia, essendo la deliberazione dell’assemblea dei condomini, in particolare, relativa alle spese per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale, deve altresì essere considerata come riguardante un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
Il caso deciso
Due cittadini irlandesi avevano acquistato nel 2008 un appartamento in un condominio sito nella città di Bansko (Bulgaria). In alcune assemblee, che si erano svolte tra il gennaio 2013 ed il marzo 2017, i condomini di tale immobile di Bansko avevano approvato una serie di delibere relative a spese da versare al condominio. I due condomini irlandesi non avevano integralmente adempiuto gli obblighi di contribuzione alle spese comuni loro spettanti, sicché l’amministratore del condominio bulgaro aveva intentato un’azione di recupero dei relativi importi di morosità dinanzi al Tribunale distrettuale di Razlog, in Bulgaria. Il Tribunale distrettuale di Razlog aveva tuttavia dichiarato ...