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La gestione pratica del lavoro extra nel settore turismo e pubblici esercizi

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Lavoro

La gestione pratica del lavoro extra nel settore turismo e pubblici esercizi

martedì, 09 luglio 2019

Il lavoro “extra” è un istituto dedicato al “settore del turismo e dei pubblici esercizi” introdotto nell’ordinamento giuridico con lo scopo di individuare soluzioni organizzative capaci di aiutare le imprese a fronteggiare la domanda di mercato. 

Scritto da: Vivenzi Celeste

L’istituto del lavoro extra è diretto a facilitare particolari esigenze organizzative dell’azienda e ad evitare abusi da parte del datore di lavoro (questo tipo di lavoro a giornata permette di soddisfare particolari esigenze dei soggetti interessati consentendo di regolarizzare rapporti di lavoro altrimenti destinati a rimanere nel sommerso).

La legge non stabilisce una specifica disciplina del “lavoro extra”, ma si limita a definire gli ambiti di manovra entro i quali la contrattazione collettiva può provvedere alla individuazione degli speciali servizi per la cui esecuzione è ammesso il ricorso a questa particolare tipologia di impiego (è richiesto l’intervento dei sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale).

La fonte normativa è la legge n. 56/1987 che, all’art. 23, comma 3, introduce un particolare contratto, della durata di un giorno, stabilendo che “nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (nel 1998 la durata massima è stata portata da 1 a 3 giorni).

Il lavoro extra di durata non superiore ai tre giorni: analisi della normativa generale

Come detto nel settore del turismo ed in quello dei pubblici esercizi è possibile ricorrere all’assunzione di manodopera mirata all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (lavori "extra" e "di surroga"), secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali (il personale extra e di surroga può essere assunto e lavorare regolarmente per un massimo di 3 giorni consecutivi).

In particolare, l’art. 93 del CCNL Turismo e Pubblici ...

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