L’istituto del lavoro extra è diretto a facilitare particolari esigenze organizzative dell’azienda e ad evitare abusi da parte del datore di lavoro (questo tipo di lavoro a giornata permette di soddisfare particolari esigenze dei soggetti interessati consentendo di regolarizzare rapporti di lavoro altrimenti destinati a rimanere nel sommerso).
La legge non stabilisce una specifica disciplina del “lavoro extra”, ma si limita a definire gli ambiti di manovra entro i quali la contrattazione collettiva può provvedere alla individuazione degli speciali servizi per la cui esecuzione è ammesso il ricorso a questa particolare tipologia di impiego (è richiesto l’intervento dei sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale).
La fonte normativa è la legge n. 56/1987 che, all’art. 23, comma 3, introduce un particolare contratto, della durata di un giorno, stabilendo che “nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (nel 1998 la durata massima è stata portata da 1 a 3 giorni).
Il lavoro extra di durata non superiore ai tre giorni: analisi della normativa generale
Come detto nel settore del turismo ed in quello dei pubblici esercizi è possibile ricorrere all’assunzione di manodopera mirata all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (lavori "extra" e "di surroga"), secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali (il personale extra e di surroga può essere assunto e lavorare regolarmente per un massimo di 3 giorni consecutivi).
In particolare, l’art. 93 del CCNL Turismo e Pubblici ...