La Corte di Cassazione, nella Sent. n. 16070 del 14 giugno 2019 richiamando, nello specifico, una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 3873 del 16 febbraio 2018, precisa che qualora le autorimesse vengano realizzate, successivamente all’edificazione dell’immobile, su un’area comune, il bene, per il principio di accessione di cui all’art. 934 c.c., diviene di proprietà indivisa di tutti i condòmini, salvo diverso accordo della totalità dei condomini stessi.
Il fatto e la domanda giudiziale
Le tre pronunce, dei Giudici di merito del Tribunale e della Corte di Appello di Sassari prima, e di legittimità poi, l’una diversa dall’altra, costituiscono la concreta dimostrazione delle difficoltà applicative della normativa urbanistica sui parcheggi e non solo per le differenti regole dipendenti dalla data di costruzione del fabbricato, ma per le difficoltà interpretative sulla natura degli obblighi ivi previsti, se pubblicistica o anche privatistica, e sul loro legame, quale pertinenza, con l’intero fabbricato o con le singole unità che lo compongono.
Il tutto da coordinare con la normativa privatistica del diritto di proprietà in generale e del condominio in particolare.
I fatti e le pretese che hanno dato origine al contenzioso nella pratica sono abbastanza frequenti: si tratta di un immobile, circondato da un’area cortiliva, costruito tra gli anni 1968 e 1970 e costituito in origine da 33 unità immobiliari e 12 autorimesse.
L’insufficienza di queste ultime rispetto al numero degli appartamenti realizzati e la loro assegnazione in via esclusiva ad altrettante unità immobiliari, inducono i condòmini esclusi dal godimento a realizzare, nell’anno 1988, in una parte dell’area cortiliva condominiale, altre 21 autorimesse.
Nell’anno 1991, viene poi trasferita la proprietà di un appartamento e nell’atto di acquisto viene omesso qualsivoglia riferimento alla ...