Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (Art. 12)
Per semplificare gli adempimenti certificativi e di documentazione fiscale, sia per le operazioni attive che per quelle passive l’articolo 12 del decreto-legge crescita n. 34/2019 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino. Per renderla effettivamente operativa si procederà a modificare il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 che disciplina, ai fini IVA, i rapporti di scambio tra i due Paesi imponendo, tra gli altri, l’emissione di una fattura cartacea in quattro esemplari nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino. L’articolo 12 del decreto crescita estende anche ai rapporti con operatori sanmarinesi le ipotesi di esonero soggettivo dall’emissione di fattura elettronica già previste per le operazioni tra soggetti residenti e stabiliti. I soggetti in regime di vantaggio, i forfetari, le associazioni sportive dilettantistiche e gli operatori sanitari non saranno quindi tenuti ad emettere e-fatture: resta tuttavia da capire se continueranno per questa ragione ad operare le attuali regole con gestione cartacea dei documenti.
Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura (Art. 12-ter)
A decorrere dal 1° luglio 2019 le fatture immediate, sia cartacee che elettroniche, possono essere emesse in un momento diverso da quello di effettuazione dell’operazione e precisamente entro 12 giorni da tale data rispetto ai 10 giorni originariamente previsti dal decreto-legge n. 119 del 2018. Tra le informazioni obbligatorie da riportare in fattura vi è infatti l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione quando diversa da quella di emissione del documento. Si tratta di una facoltà di cui il contribuente può o meno avvalersi: nell’ipotesi di emissione coincidente con l’operazione, non dovrà essere riportata in fattura alcuna ulteriore indicazione. Al contrario, se c’è un disallineamento, occorre ...