Valgono in queste ipotesi infatti le regole unionali relative alla prova all’esportazione la quale viene ottenuta con la procedura Dae e con il rilascio del codice Mnr. Per questa ragione, con il documento di prassi è stata esclusa la necessità di procedere ad una integrazione della fattura cartacea, eventualmente presentata in Dogana, inserendovi il codice della bolletta doganale ottenuto ai fini del successivo invio elettronico tramite SdI della fattura stessa.
L’istanza sottoposta al fisco è stata formulata da un commerciante di autoveicoli il quale, nell’esportare veicoli fuori dall’ambito UE, ha scelto di emettere comunque fatture elettroniche, utilizzando per la trasmissione il codice convenzionale a sette ics, e ritenendo che tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi fosse anche l’identificativo della bolla doganale la quale verrebbe tuttavia rilasciata solamente dopo avere già emesso la fattura.
Nell’escludere sia l’obbligo di esterometro, perché i dati delle operazioni documentate con bolletta doganale o con fattura elettronica non devono essere nuovamente inviati al fisco, sia quello di e-fattura, trattandosi di operazioni con soggetti non residenti, l’Agenzia delle entrate ha sottolineato l’assenza di qualsiasi obbligo di presentare la fattura in dogana per l’apposizione del visto uscire.
L’articolo 8, comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972 richiede che l’esportazione risulti, tra gli altri, da un documento doganale o da una vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura. Da qui il dubbio dell’operatore circa la necessità di procedere comunque alla presentazione di una copia cartacea della fattura in dogana.
Come rilevato dall’Agenzia delle entrate, tuttavia dal 1 luglio 2007, con l’entrata in vigore del regolamento CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE, la prova dell’esportazione viene fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal ...