Lo scopo perseguito dal legislatore è stato quello di uniformare e semplificare tale regime fiscale, rendendo irrilevante la natura qualificata o non qualificata della partecipazione.
In questo senso, anche in relazione al possesso ed alla cessione di partecipazione sociali qualificate in soggetti collettivi residenti, per dividendi e capital gains è stata prevista l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26%, analogamente a quanto già previsto per le partecipazioni non qualificate.
Avendo riguardo ai dividendi, le nuove disposizioni interessano la distribuzione di utili prodotti dal periodo d’imposta 2018 ed incassati dal socio a seguito di delibere di distribuzione adottate dal 1° gennaio 2018.
Il legislatore ha comunque previsto un regime transitorio in forza del quale restano soggetti alle regole previgenti le distribuzioni di dividendi aventi ad oggetto utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, a condizione che la relativa distribuzione venga deliberata dalla società tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022.
Tale disposizione lasciava qualche dubbio in riferimento all’eventualità che la delibera di distribuzione di tali utili fosse stata adottata entro il 31 dicembre 2017, ma con effettiva corresponsione al socio in un momento successivo; questi dubbi sono stati ora fugati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019, emanata in risposta ad una istanza di interpello posta da una società.
Normativa previgente
Prima dell’intervento operato dal legislatore con la Legge di Bilancio per il 2018, il trattamento fiscale degli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES residenti era differenziato per le partecipazioni qualificate e per quelle non qualificate.
Al riguardo si ricorda che ai fini fiscali una partecipazione è considerata “qualificata” quando il socio detiene più del 25% del capitale sociale della società (percentuale ridotta ...