Coloro che hanno eseguito il pagamento della prima rata Imu per l’anno 2018, scaduta lo scorso 17 giugno (in quanto il giorno 16 cadeva di domenica):
- in misura inferiore a quanto dovuto (insufficiente versamento);
- oltre il termine di scadenza previsto (tardivo versamento);
oppure non hanno corrisposto la prevista somma (omesso versamento), sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che espressamente, al comma 1, recita: “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
In concreto, l’operatività normativa citata consente di individuare la presenza di una sanzione amministrativa di tipo:
- generico, che trova applicazione per tutte le patologie relative ai versamenti di imposte e tributi;
- ridotto, per ritardi di pagamento che non risultano di entità superiore a 90 giorni;
- ridottissimo, per ritardi di versamento non superiori ...