La normativa
Il codice del Terso settore (3 luglio 2017) prevede all’art. 13, Scritture contabili e bilancio, che:
«1. Gli enti del terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto (gestionale), con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e (gestionale) dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie».
Gli adempimenti previsti in tema di comunicazione tuttavia non si limitano a richiedere la redazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio, ma proseguono, all’art. 14, Bilancio sociale, con la previsione che: «1. Gli enti del Terzo settore […] devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare sul sito Internet, il bilancio sociale […]tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte».
Questo adempimento tuttavia è richiesto solo agli enti di dimensioni maggiori, ovvero con proventi, rendite e/o entrate superiori al milione di euro, e dovrà essere redatto secondo linee guida da emanare dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si coordinerà a tal fine con la Cabina di regia di cui all’art. 97 del codice e con il Consiglio nazionale del Terzo settore. A questo fine ricordiamo che il Consiglio del Terzo settore di fatto è l’istituto che è subentrato all’Agenzia per il Terzo settore1 (ex Agenzia per le Onlus) che ha operato in maniera autonoma, dal 7 marzo 2002 al 2 marzo 2012, come ente di diritto pubblico; dopo la soppressione a seguito del D.L. n.16 del 2 marzo 2012 (art. 8, comma 23) le sue funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro ...