L’art. 5 del Tuir disciplina l’imputazione dei redditi prodotti in forma associata dalle società di persone, dalle associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, dalle società di fatto, da quelle di armamento e dalle imprese familiari. Principio comune a tutte le fattispecie elencate è che i redditi prodotti dall’ente collettivo sono imputati, a ciascun socio o associato, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In altri termini, ai fini delle imposte sui redditi, alle società ed associazioni in commento non viene riconosciuta una soggettività piena e distinta da quella del socio, dell’associato o del partecipante, nonostante su di esse gravino precisi obblighi contabili e dichiarativi.
Tali soggetti subiscono in proprio le ritenute previste dagli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 600/1973 che, in base alle disposizioni normative, devono trasferire ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, così che questi possano scomputarle dalla loro Irpef dovuta. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Tutt’altro discorso, invece, ai fini IVA, in quanto le società ed associazioni indicate dall’articolo 5 del Tuir soddisfano il requisito personale ed hanno una soggettività distinta da quella dei soci ed associati, tant’è che sono titolari di una propria partita IVA ed emettono fatture in nome proprio e sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, a fronte di una soggettività limitata ai fini delle imposte sui redditi si pone il riconoscimento pieno delle società ed associazioni senza personalità giuridica ...