 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Recupero spese legali e di consulenza tecnica con avviso di addebito

Articolo

Lavoro

Recupero spese legali e di consulenza tecnica con avviso di addebito

giovedì, 13 giugno 2019

L’INPS, con il Mess. n. 1708 del 3 maggio 2019, ha illustrato in termini operativi la nuova procedura (denominata “RESPEL”) di recupero delle spese legali e di consulenza tecnica mediante emissione di avviso di addebito predisposta nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Scritto da: Vivenzi Celeste

Analisi delle novità alla luce del Mess. INPS n. 1708/2019

Come noto l’art. 30, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un “avviso di addebito con valore di titolo esecutivo" (con Det. n. 72 del 30 luglio 2010 sono stati fissati i contenuti dell’avviso di addebito).

Occorre rammentare che nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’art. 445-bis c.p.c., riferiti all’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, il giudice incaricato definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e dispone delle relative spese con specifica ordinanza (fatta salva la casistica del ricorrente non abbiente, ovvero dell’istante che, nell’anno precedente a quello della pronuncia del giudice, risulti titolare di un reddito imponibile, ai fini IRPEF, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia in quanto, nei casi di specie, la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite se non in presenza di “lite temeraria”).

Nota: in caso di inadempienza la richiesta delle spese di lite e di consulenza tecnica costituisce un credito per l’Istituto la cui riscossione può essere effettuata con le modalità di cui al citato art. 30 del D.L. n. 78/2010 (emissione avviso di addebito).

Si esaminano pertanto i punti essenziali trattati dal ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati