Analisi delle novità alla luce del Mess. INPS n. 1708/2019
Come noto l’art. 30, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un “avviso di addebito con valore di titolo esecutivo" (con Det. n. 72 del 30 luglio 2010 sono stati fissati i contenuti dell’avviso di addebito).
Occorre rammentare che nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’art. 445-bis c.p.c., riferiti all’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, il giudice incaricato definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e dispone delle relative spese con specifica ordinanza (fatta salva la casistica del ricorrente non abbiente, ovvero dell’istante che, nell’anno precedente a quello della pronuncia del giudice, risulti titolare di un reddito imponibile, ai fini IRPEF, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia in quanto, nei casi di specie, la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite se non in presenza di “lite temeraria”).
Nota: in caso di inadempienza la richiesta delle spese di lite e di consulenza tecnica costituisce un credito per l’Istituto la cui riscossione può essere effettuata con le modalità di cui al citato art. 30 del D.L. n. 78/2010 (emissione avviso di addebito).
Si esaminano pertanto i punti essenziali trattati dal ...