In linea generale le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d’imposta, possono essere trasferite ai soci delle società di persone, mediante attribuzione agli stessi del credito non utilizzato dalla società.
Tale possibilità è diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza delle predette società, ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura - di reddito d’impresa - di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione.
Le società, quindi, indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa, utilizzando il residuo direttamente in compensazione con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Questa conclusione ricalca quanto previsto dal TUIR per l’attribuzione ai soci delle ritenute d’acconto subite dalla società (articolo 22, comma 1) o dei crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero (articolo 165, comma 9).
In linea di principio, le agevolazioni concesse alle imprese in forma di crediti d’imposta, nel caso si tratti di società di persone, possono essere trasferite ai soci alle seguenti condizioni:
- si deve trattare di crediti d’imposta per i quali è previsto il riporto, al periodo d’imposta successivo, dell’eccedenza tra credito maturato ed utilizzato nel periodo oggetto di dichiarazione;
- la società di persone deve indicare in dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del Modello Redditi SP 2019, il credito d’imposta maturato, quello utilizzato direttamente e quello attribuito ai soci;
- le modalità di utilizzo del credito d’imposta stabilite dalla legge devono essere compatibili con l’attribuzione del credito ai soci: si pensi al caso in cui ...