 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Le spese postali ed il relativo costo di servizio si possono ripartire anche ai sensi dell’art. 1123, comma 2 c.c.

Articolo

Condominio

Le spese postali ed il relativo costo di servizio si possono ripartire anche ai sensi dell’art. 1123, comma 2 c.c.

mercoledì, 05 giugno 2019

La delibera con cui l’assemblea condominiale decide di ripartire le spese postali ed i loro costi, imputandole unilateralmente a singoli condomini come “spese personali”, è invalida se non tiene conto della proporzione dell’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1123, comma 2 c.c.

In tal senso, il mancato rispetto della suddetta norma rientra tra le "violazioni di principi regolatori della materia" e, pertanto, anche se la fattispecie concreta ha un valore inferiore ad euro 1.100,00, la pronuncia del giudice di pace al riguardo è comunque appellabile, nonostante sia stata resa secondo equità. 

Scritto da: Martino Andrea

Il caso affrontato da Cass., Sez. II Civile n. 12573/2019

La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame ritorna sul tema delle delibere assunte dall’assemblea di condominio in tema di ripartizione delle spese condominiali.

In particolare, nella fattispecie concreta due condomini impugnavano in primo grado la delibera assembleare che aveva individuato a loro carico il pagamento delle spese postali e del costo di servizio, adducendone l’illegittimità; soccombenti in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Imola, proponevano, quindi, gravame dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice di appello, il quale dichiarava la nullità della delibera nella parte in cui decideva sull’addebito delle “spese personali” violando il comma 1, dell’art. 1123 c.c., ma compensava le spese di giudizio.

I condomini, ricorrevano, allora, in Cassazione per far valere la violazione del "divieto del giudice di porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice", mentre il Condominio proponeva ricorso incidentale evidenziando, oltre all’inammissibilità dell’impugnazione per violazione degli artt. 339 e 360, comma 1, n. 3 c.p.c., anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135 c.c.

La Suprema Corte, dopo aver osservato che la sentenza gravata aveva affermato genericamente che, nell’ipotesi, "il potere ripartitorio dell’assemblea non poteva andare oltre a quanto disposto dalla legge (con ciò inducendo alla considerazione di aver dato rilievo solo al primo comma dell’art. 1123 c.c.)”, statuiva che “al fine della corretta sussunzione normativa della concreta ipotesi in giudizio, andava considerata anche l’inquadrabilità della fattispecie nell’ambito del secondo comma dell’art. 1123 c.c. (salva in ogni caso la valutazione, che è apprezzamento di merito, della tipologia delle anzidette spese di cui si controverte)”; di conseguenza, la Corte accoglieva ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati