Il caso affrontato da Cass., Sez. II Civile n. 12573/2019
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame ritorna sul tema delle delibere assunte dall’assemblea di condominio in tema di ripartizione delle spese condominiali.
In particolare, nella fattispecie concreta due condomini impugnavano in primo grado la delibera assembleare che aveva individuato a loro carico il pagamento delle spese postali e del costo di servizio, adducendone l’illegittimità; soccombenti in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Imola, proponevano, quindi, gravame dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice di appello, il quale dichiarava la nullità della delibera nella parte in cui decideva sull’addebito delle “spese personali” violando il comma 1, dell’art. 1123 c.c., ma compensava le spese di giudizio.
I condomini, ricorrevano, allora, in Cassazione per far valere la violazione del "divieto del giudice di porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice", mentre il Condominio proponeva ricorso incidentale evidenziando, oltre all’inammissibilità dell’impugnazione per violazione degli artt. 339 e 360, comma 1, n. 3 c.p.c., anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135 c.c.
La Suprema Corte, dopo aver osservato che la sentenza gravata aveva affermato genericamente che, nell’ipotesi, "il potere ripartitorio dell’assemblea non poteva andare oltre a quanto disposto dalla legge (con ciò inducendo alla considerazione di aver dato rilievo solo al primo comma dell’art. 1123 c.c.)”, statuiva che “al fine della corretta sussunzione normativa della concreta ipotesi in giudizio, andava considerata anche l’inquadrabilità della fattispecie nell’ambito del secondo comma dell’art. 1123 c.c. (salva in ogni caso la valutazione, che è apprezzamento di merito, della tipologia delle anzidette spese di cui si controverte)”; di conseguenza, la Corte accoglieva ...