Cass. Civile, Sez. II, Ord. n. 12806 del 14 maggio 2019 - Il caso
Il provvedimento in esame affronta la questione della legittimazione passiva dell’amministratore condominiale ed in particolare se lo stesso abbia o meno il potere di costituirsi nel giudizio di appello e di incaricare un legale senza la preventiva autorizzazione alla costituzione deliberata dall’assemblea condominiale. Nello specifico, il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale. Il Tribunale di Palermo rigetta l’impugnativa, la Corte d’Appello di Palermo conferma il rigetto ed il condòmino propone ricorso per Cassazione, articolando due motivi. Con il primo lo stesso contesta, appunto, il fatto che la procura alle liti per il giudizio di gravame fosse stata rilasciata dall’amministratore dell’appellato Condominio, in difetto di delibera assembleare che lo autorizzasse in tal senso.
La Suprema Corte dichiara inammissibile tale censura, poiché si pone in contrasto con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa, senza offrire elementi per mutarlo (Cass., Sez. Unite, 21 marzo 2017, n. 7155). Vengono, infatti, richiamate una serie di pronunce, tra cui anche la Cass., Sez. Unite, 6 agosto 2010, n. 18331 e due successive sentenze (sempre della Suprema Corte) che precisano l’ambito applicativo del principio di diritto ivi enunciato, per chiarire che la preventiva autorizzazione assembleare e/o la successiva ratifica alla costituzione in giudizio dell’amministratore necessitano unicamente per le cause che esorbitano dalle sue attribuzioni.
La legittimazione passiva dell’amministratore - Costituzione in giudizio ed incarico al legale
L’art. 1131, comma 2, c.c. dispone che l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbiti dalle sue attribuzioni, il comma 3 aggiunge che egli è tenuto a darne ...