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La variazione IVA nel regime speciale dell'editoria

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Fisco

La variazione IVA nel regime speciale dell'editoria

martedì, 28 maggio 2019

Con la risposta ad interpello 22 maggio 2019, n. 155, l’Agenzia delle Entrate afferma che le variazioni previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in caso di sopravvenuta insolvenza del cliente sono applicabili anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo, operante nel settore dell’editoria, abbia adottato il criterio della forfetizzazione della resa. Questo metodo, al pari di quello delle copie vendute, non osta all’emissione di una nota di variazione nell’ipotesi in cui l’operazione sia venuta meno per il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali.

Scritto da: Servidio Salvatore

Il meccanismo ordinario dell’IVA

Si premette che l'IVA è  un’imposta indiretta che grava sulla cessione di beni e servizi effettuata da soggetti passivi, cioè da imprenditori, artisti e professionisti abituali, nel territorio dello Stato. La natura di tale imposta assume rilievo di entrata fiscale quando il bene o servizio viene acquistato a titolo definitivo, cioè dal cosiddetto consumatore finale. 

L’IVA si applica su ogni cessione con obbligo di rivalsa (art. 18 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), cioè con l’obbligo, da parte del fornitore, di addebitarla al cliente e di versarla in seguito allo Stato con il seguente calcolo: IVA a debito (sulle vendite) - IVA a credito (sugli acquisti) = IVA dovuta.

Il sistema della detrazione (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) consente infatti di versare l’imposta soltanto sulla differenza fra le vendite e gli acquisti e quindi di assoggettare ad essa unicamente il valore aggiunto del bene o del servizio.

Il meccanismo di detrazione (imposta da imposta) fa sì che per tutti i soggetti che intervengono nella produzione e nello scambio di beni e servizi, dal produttore ai vari intermediari, venditori, ecc., l’IVA  sia  un tributo caratterizzato da neutralità, nel senso che ognuno di questi soggetti paga l'IVA al fornitore e la detrae, o versa l'IVA comunque incassata dal cliente: in sostanza, può accadere che l'operatore economico, imprenditore o professionista, anticipi l'IVA (è il caso in cui il versamento dell'imposta sia antecedente all'effettivo incasso della fattura/parcella), ma non sarà mai tenuto a corrispondere un importo senza recuperarlo.

Unico soggetto inciso dal tributo, cioè reale pagatore dell'imposta, è il consumatore finale, colui che acquista un bene o un servizio gravato dall'IVA e non può detrarla. 

Il regime speciale IVA per l’editoria

Al ...

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