La nuova disciplina degli impatriati
Il decreto Crescita apporta alcune significative modifiche alla preesistente disciplina dei lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015), per i quali deve intendersi quei lavoratori dipendenti o autonomi che vivono all’estero e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per intraprendere una attività lavorativa. In tal modo il legislatore tenta, attraverso la leva fiscale, di rilanciare la competitività italiana a livello internazionale.
Una prima modifica riguarda la platea dei beneficiari in quanto viene estesa la possibilità di beneficiare del regime agevolato anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ed a i titolari di reddito d’impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020.
In secondo luogo, la percentuale di reddito prodotto viene calcolato quale base imponibile nella misura del 30% del suo ammontare, rispetto alla precedente aliquota del 50%.
L’agevolazione è applicabile a partire dalla prima annualità di residenza fiscale italiana, e per i successivi quattro periodi di imposta.
Per ottenere l’agevolazione gli interessati non devono essere stati residenti fiscalmente in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per i successivi 2 anni. Inoltre, l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente in Italia.
La percentuale di reddito del 30% viene ulteriormente abbassata all’aliquota del 10% se il reddito prodotto in Italia riguarda impatriati che si trasferiscono in Regioni del Sud.
La nuova disposizione consente di accedere ai benefici fiscali anche i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In questi casi, per poter applicare l’agevolazione il rientro in Italia deve avvenire da un Paese dove si ...