 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Decreto Crescita: le novità in sintesi

Articolo

Lavoro

Decreto Crescita: le novità in sintesi

mercoledì, 29 maggio 2019

Con la pubblicazione in Gazzetta del 30 aprile 2019, del D.L. n. 34/2019, prendono forma le iniziative del Governo volte a sostenere la crescita economica, rilanciare gli investimenti privati e tutelare il cosiddetto made in Italy. Segnaliamo di seguito le maggiori novità di interesse per il mondo imprenditoriale e lavorativo.

La nuova disciplina degli impatriati

Il decreto Crescita apporta alcune significative modifiche alla preesistente disciplina dei lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015), per i quali deve intendersi quei lavoratori dipendenti o autonomi che vivono all’estero e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per intraprendere una attività lavorativa. In tal modo il legislatore tenta, attraverso la leva fiscale, di rilanciare la competitività italiana a livello internazionale.

Una prima modifica riguarda la platea dei beneficiari in quanto viene estesa la possibilità di beneficiare del regime agevolato anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ed a i titolari di reddito d’impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020.

In secondo luogo, la percentuale di reddito prodotto viene calcolato quale base imponibile nella misura del 30% del suo ammontare, rispetto alla precedente aliquota del 50%.

L’agevolazione è applicabile a partire dalla prima annualità di residenza fiscale italiana, e per i successivi quattro periodi di imposta.

Per ottenere l’agevolazione gli interessati non devono essere stati residenti fiscalmente in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per i successivi 2 anni. Inoltre, l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente in Italia.

La percentuale di reddito del 30% viene ulteriormente abbassata all’aliquota del 10% se il reddito prodotto in Italia riguarda impatriati che si trasferiscono in Regioni del Sud.

La nuova disposizione consente di accedere ai benefici fiscali anche i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

In questi casi, per poter applicare l’agevolazione il rientro in Italia deve avvenire da un Paese dove si ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati