La Sent. n. 11482/2019 (6 marzo-30 aprile 2019)
Il contenzioso ha per oggetto l’opposizione, promossa da condomino, avverso decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di spese condominiali approvate e ripartite in base a delibera assembleare; l’opposizione prima veniva respinta dal Giudice di Pace, e poi parzialmente accolta, in sede di gravame, dal Tribunale che riduceva l’importo originariamente ingiunto.
Avverso la sentenza del Tribunale ricorreva per cassazione il condomino opponente.
La delibera posta a base del decreto ingiuntivo veniva, nel frattempo, annullata con sentenza di Corte d’Appello, depositata un paio di mesi prima dell’udienza fissata per la discussione avanti la Suprema Corte. Il ricorrente ne produceva copia unitamente alla memoria prima dell’udienza di discussione.
La sentenza in esame, Cass. n. 11482 del 30 aprile 2019 affronta due questioni.
La prima questione riguarda il sindacato del giudice in sede di opposizione promossa da condomino avverso decreto che ingiunge il pagamento di spese condominiali oggetto di delibera assembleare non precedentemente impugnata.
La sentenza conferma il costante orientamento della Suprema Corte per il quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (tra le altre Cass. 23 febbraio 2017, n. 4672, Cass. 19 febbraio 2016, n. 3354).
La seconda questione riguarda l’inammissibilità, sancìta dall’art. 372 c.p.c., della produzione, nel giudizio avanti la Cassazione, di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della ...