Nessuna modifica ha invece interessato gli esercenti arti e professioni, per i quali l’art. 8 del TUIR prevede la possibilità di compensare le perdite anche con redditi di altre categorie del medesimo esercizio, fino a capienza dei relativi importi (cd. “compensazione orizzontale”), senza però riconoscere la possibilità di riportare a nuovo l’eventuale eccedenza.
Le sole perdite di lavoro autonomo riportabili (senza limiti di tempo) sono quelle conseguite nei periodi d’imposta 2006 e 2007; in tali anni, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 36, comma 27, del D.L. n. 223/2006, le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni potevano essere dedotte unicamente da redditi della stessa categoria di quella che le ha generate Nel modello Redditi PF 2019 l’eventuale eccedenza di perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti, formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabile senza limiti di tempo va indicata nel rigo RE24 fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RE23, se positivo. |
Perdite d’impresa – il regime previgente
Sino al periodo d’imposta 2017 il regime fiscale delle perdite d’impresa conseguite da soggetti Irpef era differenziato in relazione al regime contabile dell’impresa:
- per le imprese minori in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR) era previsto un regime analogo a quello dei lavoratori autonomi; la perdita confluiva pertanto nella determinazione del reddito complessivo e poteva quindi essere utilizzata per compensare altri redditi eventualmente prodotti dal contribuente nello stesso periodo d’imposta (compensazione orizzontale); non era peraltro previsto il riporto a nuovo dell’eventuale eccedenza;
- per le imprese individuale e società di ...