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Nei modelli redditi 2019 le nuove regole per il riporto delle perdite dei soggetti IRPEF

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Fisco

Nei modelli redditi 2019 le nuove regole per il riporto delle perdite dei soggetti IRPEF

lunedì, 20 maggio 2019

La Legge di Bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018), con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 23 a 26, ha profondamente modificato il meccanismo che regola il riporto a nuovo delle perdite d’impresa per i soggetti Irpef, introducendo, sia per le imprese in contabilità semplificata che per quelle in contabilità ordinaria, un sistema simile a quello in vigore per i soggetti Ires, che prevede il riporto delle stesse senza limiti di tempo, sia pure con un tetto massimo di utilizzo pari all’80% del reddito annuo.

Scritto da: Selvi Valter

Nessuna modifica ha invece interessato gli esercenti arti e professioni, per i quali l’art. 8 del TUIR prevede la possibilità di compensare le perdite anche con redditi di altre categorie del medesimo esercizio, fino a capienza dei relativi importi (cd. “compensazione orizzontale”), senza però riconoscere la possibilità di riportare a nuovo l’eventuale eccedenza.

Le sole perdite di lavoro autonomo riportabili (senza limiti di tempo) sono quelle conseguite nei periodi d’imposta 2006 e 2007; in tali anni, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 36, comma 27, del D.L. n. 223/2006, le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni potevano essere dedotte unicamente da redditi della stessa categoria di quella che le ha generate

Nel modello Redditi PF 2019 l’eventuale eccedenza di perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti, formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabile senza limiti di tempo va indicata nel rigo RE24 fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RE23, se positivo.

 

Perdite d’impresa – il regime previgente

Sino al periodo d’imposta 2017 il regime fiscale delle perdite d’impresa conseguite da soggetti Irpef era differenziato in relazione al regime contabile dell’impresa:

  • per le imprese minori in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR) era previsto un regime analogo a quello dei lavoratori autonomi; la perdita confluiva pertanto nella determinazione del reddito complessivo e poteva quindi essere utilizzata per compensare altri redditi eventualmente prodotti dal contribuente nello stesso periodo d’imposta (compensazione orizzontale); non era peraltro previsto il riporto a nuovo dell’eventuale eccedenza;
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