Lo scopo, dichiarato nella relazione di accompagnamento, è quello di “… incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni ed affrontare in modo più agevole l’attuale periodo di recessione …”, attraverso il riconoscimento fiscale dei disavanzi da concambio risultanti da operazioni di fusione e di scissione effettuate a decorrere dal 1° maggio 2019 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2019) e fino al 31 dicembre 2022; il beneficio fiscale è inoltre esteso anche ai maggiori valori risultanti da conferimenti neutrali ai sensi dell’art. 176 del TUIR.
Le aggregazioni aziendali che la norma in esame intende incentivare introducendo una deroga al principio di neutralità fiscale – tipico delle operazioni straordinarie – non sono chiaramente quelle “infragruppo” quanto piuttosto quelle poste in essere tra soggetti terzi, non legati cioè da alcun vincolo partecipativo; ciò si evince chiaramente dalla circostanza che in riferimento alle operazioni di fusione e scissione aziendale ad essere agevolato è il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio (per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro).
| Nessun beneficio compete in caso di disavanzo di annullamento proprio perché la sussistenza dello stesso presuppone, contrariamente al disavanzo da concambio, un rapporto di partecipazione tra i soggetti coinvolti nell’operazione. |
Ambito soggettivo
Da un punto di vista “soggettivo” la norma in esame stabilisce che le imprese risultanti dalle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione e scissione devono essere soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, ...