La Sent. n. 8275/2019
È irrilevante il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o venga a compiersi la giacenza. È questo il principio affermato dalla Cassazione, con la quale ha respinto il ricorso di una condomina nei confronti del proprio condominio.
Sommariamente, la Corte d’Appello aveva respinto la domanda della condomina volta ad ottenere l’annullamento della delibera per difetto di convocazione, rilevando a sostegno della decisione che dagli atti di causa risultava che l’amministratore aveva provveduto tempestivamente (e quindi oltre dieci giorni prima), a spedire a tutti i condomini, tramite raccomandate, le convocazioni per l’assemblea condominiale, e che non vi era contestazione sul fatto che tale invio fosse stato effettuato anche alla ricorrente presso il suo indirizzo di residenza, per cui affermava che nel caso di specie operava la presunzione di conoscenza della convocazione ai sensi dell’art. 1335 c.c. tenuto conto dell’affidabilità del servizio postale.
Di qui il ricorso per Cassazione della soccombente per violazione degli artt. 1105, comma 3, 1136, comma 6, c.c., e dell’art. 66 disp. att. c.c., con il quale sosteneva che, ai fini della regolarità della convocazione, non bastava la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione all’indirizzo della condomina, ma era necessario provare da parte del condominio la ricezione dell’atto da parte della destinataria.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha ricordato che l’avviso di convocazione è un atto eminentemente privato del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari. Quale atto unilaterale recettizio, pertanto, esso soggiace alla disciplina della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c., il quale, con presunzione relativa, prevede che la proposta, l’accettazione, la ...