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Per la convocazione dell’assemblea condominiale basta l’invio

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Per la convocazione dell’assemblea condominiale basta l’invio

martedì, 07 maggio 2019

Con Sent. 25 marzo 2019, n. 8275, la Corte di Cassazione afferma che la convocazione dell’assemblea di condominio si presume conosciuta dal destinatario da quando è pervenuta al suo indirizzo. In caso di mancata consegna per assenza dell’interessato, peraltro, la possibilità di avere notizia della comunicazione coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza da parte dell’agente postale. È irrilevante il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o venga a compiersi la giacenza. La precedente Ord. 4 ottobre 2018, n. 24399, sul medesimo tema, ha stabilito che nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo prova contraria.

Scritto da: Servidio Salvatore

La Sent. n. 8275/2019

È irrilevante il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o venga a compiersi la giacenza. È questo il principio affermato dalla Cassazione, con la quale ha respinto il ricorso di una condomina nei confronti del proprio condominio.

Sommariamente, la Corte d’Appello aveva respinto la domanda della condomina volta ad ottenere l’annullamento della delibera per difetto di convocazione, rilevando a sostegno della decisione che dagli atti di causa risultava che l’amministratore aveva provveduto tempestivamente (e quindi oltre dieci giorni prima), a spedire a tutti i condomini, tramite raccomandate, le convocazioni per l’assemblea condominiale, e che non vi era contestazione sul fatto che tale invio fosse stato effettuato anche alla ricorrente presso il suo indirizzo di residenza, per cui affermava che nel caso di specie operava la presunzione di conoscenza della convocazione ai sensi dell’art. 1335 c.c. tenuto conto dell’affidabilità del servizio postale.

Di qui il ricorso per Cassazione della soccombente per violazione degli artt. 1105, comma 3, 1136, comma 6, c.c., e dell’art. 66 disp. att. c.c., con il quale sosteneva che, ai fini della regolarità della convocazione, non bastava la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione all’indirizzo della condomina, ma era necessario provare da parte del condominio la ricezione dell’atto da parte della destinataria. 

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha ricordato che l’avviso di convocazione è un atto eminentemente privato del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari. Quale atto unilaterale recettizio, pertanto, esso soggiace alla disciplina della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c., il quale, con presunzione relativa, prevede che la proposta, l’accettazione, la ...

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