Con l’intento di valorizzare le realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte negli ultimi cinquant’anni per la propria attività e per aver contribuito a far conoscere l’eccellenza Italia a livello internazionale, con il proposito di evitare che simboli al merito e alle capacità del nostro Paese possano andare perduti, come in più occasioni recentemente in verità è accaduto, il decreto legge n. 34/2019 istituisce il Marchio Storico. Viene infatti inserito nel Codice di proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), un nuovo articolo dopo l’11 bis, si tratta dell’art. 11-ter con cui si stabilisce che “I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis”. Disposizione anche quest’ultima aggiunta al Codice dall’odierno decreto.
In sintesi, per guadagnarsi l’iscrizione nel registro dei marchi storici nazionali è necessario:
- essere titolare o licenziatario esclusivo di un marchio registrato da più di 50 anni o in alternativa di un marchio di fatto da più di 50 anni;
- utilizzare tali segni per la commercializzazione di prodotti/servizi prodotti da un’impresa di eccellenza collegata storicamente al territorio nazionale.
Il primo requisito, avendo un carattere oggettivo, appare facilmente dimostrabile, mentre il secondo, per come la disposizione è stata formulata, risulta una combinazione di elementi oggettivi e soggettivi, in quanto, in particolare nel marchio di fatto, per ottenere il marchio storico probabilmente si potranno addurre prove dedotte eventualmente anche dal modo in cui si caratterizza e si presenta l’impresa ...