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Per valorizzare le eccellenze italiane, nasce il Marchio Storico di interesse nazionale

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Fisco

Per valorizzare le eccellenze italiane, nasce il Marchio Storico di interesse nazionale

venerdì, 03 maggio 2019

L’articolo 31 del decreto legge n. 34/2019 istituisce una nuova categoria di marchio, il Marchio storico di interesse nazionale. Quali sono le imprese destinatarie e come fare per ottenerlo?

Con l’intento di valorizzare le realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte negli ultimi cinquant’anni per la propria attività e per aver contribuito a far conoscere l’eccellenza Italia a livello internazionale, con il proposito di evitare che simboli al merito e alle capacità del nostro Paese possano andare perduti, come in più occasioni recentemente in verità è accaduto, il decreto legge n. 34/2019 istituisce il Marchio Storico. Viene infatti inserito nel Codice di proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), un nuovo articolo dopo l’11 bis, si tratta dell’art. 11-ter con cui si stabilisce che “I titolari o licenziatari esclusivi di marchi  d'impresa  registrati  da  almeno cinquanta  anni  o  per  i  quali  sia  possibile  dimostrare   l'uso continuativo  da   almeno   cinquanta   anni,   utilizzati   per   la commercializzazione di prodotti o servizi  realizzati  in  un'impresa produttiva  nazionale  di  eccellenza   storicamente   collegata   al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del  marchio  nel registro  dei  marchi  storici  di   interesse   nazionale   di   cui all'articolo 185-bis”. Disposizione anche quest’ultima aggiunta al Codice dall’odierno decreto.  

In sintesi, per guadagnarsi l’iscrizione nel registro dei marchi storici nazionali è necessario:

  • essere titolare o licenziatario esclusivo di un marchio registrato da più di 50 anni o in alternativa di un marchio di fatto da più di 50 anni;
  • utilizzare tali segni per la commercializzazione di prodotti/servizi prodotti da un’impresa di eccellenza collegata storicamente al territorio nazionale.

 

Il primo requisito, avendo un carattere oggettivo, appare facilmente dimostrabile, mentre il secondo, per come la disposizione è stata formulata, risulta una combinazione di elementi oggettivi e soggettivi, in quanto, in particolare nel marchio di fatto, per ottenere il marchio storico probabilmente si potranno addurre prove dedotte eventualmente anche dal modo in cui si caratterizza e si presenta l’impresa ...

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