 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Appalto: legittimazione dell’amministratore a compiere atti conservativi

Articolo

Condominio

Appalto: legittimazione dell’amministratore a compiere atti conservativi

venerdì, 03 maggio 2019

L’amministratore è legittimato a compiere atti conservativi, tra cui l’azione ex art. 1669 c.c. per rimuovere vizi di costruzione dell’intero edificio, incluse le porzioni di proprietà esclusiva, allorquando vi sia una causa comune di danno inscindibile.

Cass. Civ., Sez. II, n. 8930 del 29 marzo 2019 

Con la sentenza approfondita in questo contributo, in materia di appalto e vizi costruttivi di un edificio condominiale, la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi su ben 25 motivi di ricorso, molti dei quali vengono ritenuti privi dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., non essendo stati specificamente dedotti dalla ricorrente. 

Legittimazione dell’amministratore a compiere atti conservativi in caso di vizi costruttivi dell’intero edificio, incluse le porzioni esclusive

Il secondo, terzo e quarto motivo sono d’interesse in quanto viene affrontata la questione se l’amministratore sia legittimato o meno alla tutela delle parti esclusive in assenza di uno specifico mandato dei singoli condomini e di una delibera di autorizzazione da parte dell’assemblea. La doglianza del ricorrente, che sostiene l’impossibilità per l’amministratore di esperire l’azione di garanzia ex art. 1669 c.c. anche con riguardo ai danni alle porzioni esclusive, viene ritenuta infondata nel merito. Sul punto, la Corte di Cassazione richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 1130, n. 4, c.c. deve interpretarsi estensivamente, nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi alle parti comuni, l’amministratore ha il potere-dovere di compiere quanto necessario per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato e può proporre l’azione ex art. 1669 c.c., la quale rientra nel novero degli atti conservativi ove sia volta a rimuovere i difetti di costruzione che riguardino l’intero edificio, configurandosi una causa comune di danno che non consenta alcuna distinzione tra parti condominiali e porzioni esclusive. In tal senso anche Cass. n. 2436/2018; Cass. n. 5613/1996 e Cass. n. 3366/1995. Con tali pronunce viene, infatti, affermato che nel caso in cui i gravi ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati