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I concetti civilistici nell’ambito del delitto di appropriazione indebita: uno, nessuno e centomila

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Condominio

I concetti civilistici nell’ambito del delitto di appropriazione indebita: uno, nessuno e centomila

lunedì, 29 aprile 2019

Le due sentenze in commento (Cass. Pen., 13 marzo 2019, n. 10968, e Cass. Pen., 5 marzo 2019, n. 9578) si inseriscono nel complesso dibattito sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio per appropriazione indebita dei fondi condominiali, risolvendo delicate questioni di definizione del reato tra presupposti civilistici e principi tipici del diritto penale. 

Premessa: il campo di indagine

Nel frastagliato universo della responsabilità penale dell’amministratore di condominio, il delitto di appropriazione indebita costituisce, anche dal punto di vista statistico, un riferimento costante, foriero di complesse dinamiche di intersezione tra diritto penale e disciplina civilistica.

Le sentenze in commento nella presente nota (Cass. Pen., Sez. II, 18 settembre 2018, depositata il 13 marzo 2019, n. 10968; Cass. Pen., Sez. VII, 29 gennaio 2019, depositata il 5 marzo 2019, n. 9578) si pongono perfettamente all’interno di questo universo, affrontando con un atteggiamento agnostico tipico del giudice penale il problema relativo ai presupposti della responsabilità penale dell’amministratore di condominio per le condotte appropriative alla luce della disciplina del Codice civile.

Ai fini di una maggiore comprensione delle stesse è opportuna una breve ricostruzione dei presupposti della responsabilità penale per il delitto di appropriazione indebita, anche attraverso l’analisi delle ricostruzioni dottrinali e degli orientamenti della Corte di Cassazione, cercando di mettere in luce analogie e differenze coi concetti civilistici. 

Il delitto di appropriazione indebita alla ricerca perenne di una propria autonomia

Secondo autorevole dottrina (F. Mantovani, Diritto penale. I delitti contro il patrimonio, Bologna 2016) “la storia dell’appropriazione indebita è la storia di una lenta e progressiva differenziazione dal generico reato di furto, in cui per lungo tempo confluì”. 

In tale secolare processo, perfezionatosi a partire dal Codice francese del 1810 e poi, definitivamente, col Codice Zanardelli, l’appropriazione indebita, sovente definita “furto improprio”, si caratterizzò quale fattispecie a tutela della proprietà disgiunta dal possesso, denotata di una minore gravità in virtù dell’inevitabile contributo arrecato dalla vittima nell’ambito della consumazione del delitto e del (presunto) minore allarme sociale insito nella condotta appropriativa, a differenza delle condotte di sottrazione.

In merito all’individuazione del ...

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