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Le APS: dalla legge 383 alla nuova normativa

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Le APS: dalla legge 383 alla nuova normativa

venerdì, 19 aprile 2019

Da sempre la creatività e l’impegno delle forze civili e sociali del Paese precedono il legislatore, che – nei migliori casi - poi si accorge di quello che c’è e tenta di normarlo. Questa dinamica è particolarmente evidente nel mondo delle associazioni di promozione sociale, che trovano origine nelle aggregazioni civili e sociali del secolo scorso, specialmente ma non solo nell’ambito della tradizione cattolica e di quella socialista, e che sono state poi disciplinate in modo compiuto solo nell’anno 2000, con l’emanazione della legge 383. 

Queste associazioni si trovano di fronte ad una evoluzione interessante e positiva, che riteniamo potrà favorire la loro crescita numerica e incrementare il loro apporto sociale, anche a prezzo di una diminuzione delle loro “specificità”. Infatti, all’interno della riforma del terzo settore il mondo delle APS trova un ruolo centrale, divenendo uno dei punti principali del terzo settore stesso. Vogliamo in questo testo descrivere l’evoluzione che la riforma impone alle APS, e fornire loro gli strumenti per seguire in modo adeguato questa evoluzione. 

La normativa precedente

Come abbiamo detto in premessa, la legge 383 ha forgiato e disciplinato la fattispecie delle associazioni di promozione sociale. Ovviamente, si tratta delle APS considerate tali dalla normativa, essendo il mondo dell’associazionismo di promozione sociale non iscritto ad alcuno dei registri previsti dalla normativa un fenomeno molto più ampio.

Enumeriamo quindi le caratteristiche fondamentali delle APS, come previste dalla legge 383, ripercorrendo gli articoli della norma. Si tratta, come vedremo nel dettaglio, di una norma “in via di estinzione”, che è stata abrogata dalla nuova disciplina del Terzo settore ma che, oltre a sopravvivere ancora nel periodo transitorio per alcuni limitati aspetti, ha dato forma agli statuti e ai comportamenti di tutte le APS esistenti.

Settori di attività

Prima di tutto, la legge 383, all’art. 1, riconosceva il valore dell’associazionismo e favoriva il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; nell’articolo sono quindi descritti i settori nei quali è stato possibile, secondo la normativa previgente, operare per una APS. 

Caratteristiche statutarie

Nell’articolo 2 della legge 383 veniva invece fissato il carattere distintivo delle APS, che sono costituite al ...

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