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Fatturazione elettronica: casi operativi e compilazione del tracciato xml

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Fatturazione elettronica: casi operativi e compilazione del tracciato xml

mercoledì, 10 aprile 2019

Trascorsi i primi mesi dall’introduzione della fatturazione elettronica restano diversi dubbi sulla compilazione del file fattura xml. Analizziamo gli ultimi chiarimenti in materia con alcuni casi pratici.

Scritto da: Dimitri Simone

In data 5 aprile 2019 la Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un documento di ricerca che riepiloga gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate riguardanti la fatturazione elettronica. Si propone un riepilogo delle casistiche di maggior interesse, analizzando alcuni casi operativi e la conseguente compilazione del file fattura in formato xml.

Compilazione campo “Tipo documento” del file fattura

Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.4.1 del 29 marzo 2019) richiedono la compilazione del campo “Tipo documento” con uno dei codici di seguito elencati.

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD20 Autofattura  

In particolare, la tipologia di documento TD20 “Autofattura” va utilizzata sempre e solamente nel caso di regolarizzazione dell’operazione secondo le lett. a) e b) di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 (autofattura “denuncia”, quando non si riceve la fattura dal fornitore italiano entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione). Per gli altri tipi di autofattura (ad es. omaggi, autoconsumo) e per le fatture ordinarie il codice da utilizzare è TD01 “Fattura”.

Inoltre, nel corso dell’incontro del 23 gennaio 2019 con la stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha precisato che non ci sono differenze sostanziali nell’utilizzo delle codifiche TD01 “Fattura” e TD06 “Parcella” (e, analogamente, tra TD02 “Acconto/Anticipo su fattura” e TD03 “Acconto/Anticipo su parcella”), in quanto fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili alla più generica voce “fattura”, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. In generale, una descrizione più precisa rende migliore la qualità dell’informazione e dei servizi. Pertanto, a parere di chi scrive, eventuali errori nel campo “Tipo documento” (ad esempio, riportando il valore TD03 in luogo del TD02), non sono sanzionabili.

Spese anticipate in nome e per conto

Come noto, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. ...

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