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Risoluzione per inadempimento del compratore della vendita con riserva di proprietà di azienda commerciale

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Fisco

Risoluzione per inadempimento del compratore della vendita con riserva di proprietà di azienda commerciale

martedì, 09 aprile 2019

Nella Risposta ad interpello 2 aprile 2019, n. 92, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso della  risoluzione di una scrittura privata di vendita di azienda commerciale per inadempimento del compratore, affermando che tale risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà per inadempimento del compratore produce un nuovo evento realizzativo rilevante ai fini fiscali, consistente nel ritrasferimento dell’azienda, con la conseguenza che la società non deve presentare alcuna dichiarazione integrativa a favore del periodo d’imposta competente e il procedimento di ammortamento dei beni facenti parte del complesso aziendale, ai fini fiscali, deve iniziare ex novo.

Scritto da: Servidio Salvatore

Vendita con riserva di proprietà nel codice civile

Si premette in linea generale che nel diritto positivo, la vendita con patto di riservato dominio, o vendita con riserva della proprietà, è un contratto con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa, regolato dall'art. 1523 cod. civ. (“Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”).

Questo genere di contratto è molto comune in caso di pagamento a rate e comunque in tutti gli accordi in cui il compratore può godere del proprio acquisto prima dell'esborso pattuito con il venditore. Il compratore assume i rischi relativi all'eventuale danneggiamento o perimento dell'oggetto, ma la proprietà effettiva, l'effetto cosiddetto traslativo della vendita, non gli viene garantita fino all'ultimazione del pagamento al venditore. Questi, in caso di mancato o ritardato esborso totale pattuito, ha diritto a riprendersi l'oggetto in questione tramite risoluzione del contratto qualunque sia la cifra già pagata dal compratore. Il venditore non può comunque pretendere alcun diritto di risoluzione se il pagamento rateale è regolare e se il compratore manca il pagamento di una sola rata, che non deve comunque superare l’ottava parte del prezzo stabilito (art. 1525 cod. civ.). 

Nel patto di riservato dominio è stato identificato recentemente un reale diritto di garanzia accordato al venditore, mentre si è costantemente escluso che l'effetto traslativo possa verificarsi prima del completamento del pagamento con l'ultima rata. Il patto di riservato dominio è applicabile alle vendite di cose mobili e mobili registrate (autoveicoli, arredamento, macchinari), nonché agli immobili (edifici, appartamenti, terreni) e in quest'ultimo caso potrà essere ...

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