La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi (TEGM), comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art.111 del testo unico bancario.
Banche e istituti finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti per il trimestre in questione.
I TEGM sono segnalati dagli intermediari alla Banca d’Italia tenendo conto delle Istruzioni emanate nel luglio 2016 per la rilevazione dei relativi valori. I tassi segnalati, corretti “per la variazione dei tassi sulle operazioni di politica monetaria”, costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia, oltre i quali gli interessi sono considerati usurari.
I tassi soglia, ai sensi della normativa vigente, si determinano aumentando di un quarto i tassi medi rilevati e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali; comunque la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. Volendo fare un esempio, prendendo spunto dalla Tabella contenuta nell’emanato Decreto Ministeriale del 25 marzo 2019, ad un tasso medio del 8,40% (previsto per le aperture di credito in conto corrente per importi superiori a 5.000 euro) corrisponde un tasso soglia del 14,5%.
Il compito di ufficializzare i tassi per le varie operazioni di finanziamento, ripartite in categorie omogenee, è ...