Il trattamento economico di malattia del personale del trasporto pubblico locale è disciplinato dagli accordi nazionali del settore e riconfermati all’art. 31 dell’ultimo rinnovo contrattuale del 28 novembre 2015.
Sin dalla sua entrata in vigore, si ritenne che l’art. 1, comma 148, della Legge Finanziaria per il 2005, abrogasse direttamente l’allegato B) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ma anche l’art. 23 dell’allegato A), il quale prevede durata e misura del trattamento di malattia a carico delle casse di soccorso, alle quali è inseguito subentrata l’INPS, sia stato, seppure indirettamente, soppresso con decorrenza 1° gennaio 2005, in quanto tale norma trovava il suo fondamento nella regolamentazione venuta meno.
La riforma sanitaria ha fatto venire meno le casse di soccorso e al suo posto è subentrato l’istituto previdenziale nazionale nelle loro competenze, laddove l’art. 1, comma 148, della Legge Finanziaria per il 2005 ha contestualmente all’abrogazione dell’allegato B) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 ha garantito ai lavoratori autoferrotranvieri le prestazioni in atto per l’industria, affidando contestualmente, con la novella di cui all’art. 3-ter della L. 22 aprile 2005, n. 58 alle parti sociali il compito di integrare le indennità economiche erogate dall’INPS con trattamenti ulteriori a carico delle aziende del settore.
L’accordo nazionale rappresenta una normativa negoziale che si astrae dalle prestazioni a carico degli enti previdenziali, anche se, ovviamente, per alcuni aspetti le due discipline rischiano di sovrapporsi fra di loro.
Rispetto all’imposta prevista dal sistema della malattia per gli autoferrotranvieri disegnato dal R.D. n. 148/1931, con la sua abrogazione l’INPS eroga l’indennità di malattia al solo personale operaio, con esclusione dei primi tre giorni (carenza), delle domeniche e delle festività.
I lavoratori ...